Introduction

Rischio Clinico

Rischio Clinico

CHE COS’È IL RISK MANAGEMENT


Come in altri sistemi complessi, la possibilità che un paziente subisca un danno involontario imputabile alle cure sanitarie prende il nome di evento avverso, ed il rischio clinico e gli interventi finalizzati a studiare, identificare e ridurre tale rischio prende il nome di Gestione del Rischio o RISK MANAGEMENT. Quando avviene un errore si è abituati a ricercare immediatamente un colpevole piuttosto che le condizioni che lo hanno favorito. E’ necessario invece un cambiamento culturale per riconsiderare l’errore come un’occasione di apprendimento anziché come una colpa, creando così i presupposti per la segnalazione spontanea da utilizzare ai fini dell’analisi degli eventi avversi. Il Ministero della Salute ha previsto che la modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, errori, rischi e condizioni non sicure, venga effettuata volontariamente ed in modo anonimo dagli Operatori. La compilazione della scheda di segnalazione non sostituisce eventuali segnalazioni e/o denunce previste dalla legge.
Lo Stato è più volte intervenuto per normare una situazione che diveniva sempre più complessa, con una serie di leggi e procedure che andiamo sinteticamente a declinare : 

Nel 2003 il Ministero della Salute ha istituito una Commissione Tecnica sul Rischio Clinico avente come finalità lo studio delle cause e l’individuazione di tecniche per la riduzione e la gestione del rischio.

Nel 2005 ha individuato un “Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella” con l’obiettivo di condividere con le Regioni, le Provincie Autonome e le Aziende Sanitarie una modalità univoca di sorveglianza e gestione degli eventi sentinella sul territorio nazionale a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha istituito il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES), un sistema informatico centralizzato in grado di raccogliere tutte le informazioni relative agli eventi sentinella e alle denunce dei sinistri provenienti dalle strutture sanitarie a livello nazionale.

Nel 2012 la Legge n. 189 (Legge c.d. “Balduzzi”) ha previsto che “Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le Aziende Sanitarie, nell’ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l’analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le Regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico”.

Più recentemente la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” ha previsto all’art. 538 che “La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema Sanitario Nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente”. Dispone inoltre l’obbligo per ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, di attivare appositi “percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti”.

Disponeva inoltre che “tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management)”. Quest’ultima norma sancisce di fatto l’obbligatorietà della presenza di un ufficio di Risk Management in tutte le aziende sanitarie pubbliche e private che valuti gli errori dei professionisti e adotti politiche per prevenirli e gestirli.               

La recente Legge n. 24/2017 (c.d. “Gelli-Bianco”) sulla responsabilità professionale sanitaria, entrata in vigore il 01 aprile 2017, nata con l’obiettivo di combattere l’aumento indiscriminato del contenzioso medico-legale e il fenomeno della “medicina difensiva”, ha portato novità consistenti disciplinando i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria.                              

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219/2017 contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento ”che ha disciplinato le modalità di espressione e di revoca del consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici.

Purtroppo non tutte queste disposizioni hanno avuto una reale applicazione, ed esiste come sempre una disomogenea evidenza, accentuata dal fatto di come i 118\112 siano stati declinati a livello regionale e locale. Capita ad esempio di non poter distinguere le azioni risarcitorie di una ASL o di un Azienda relativamente al servizio 118, od anche l’organizzazione e le modalità di approccio verso le problematiche emergenti dalle raccomandazioni e gli eventi sentinella descritti dl Ministero della Salute e monitorati da AGENAS.

E’ indubbiamente un processo in divenire, che però sempre più coinvolge il personale 118 che si trova coinvolto in liti giudiziarie, spesso pretestuose, ma che inducono ansia e paure profonde, vero veleno di un lavoro votato all’aiuto dei malati. Esemplificativo quanto accaduto durante il COVID 19, prima paura, gratitudine per i sacrifici del personale, poi recriminazioni e denunce.

Chiariamo come noi, siamo profondamente contrari agli “scudi legali”, riteniamo che ogni comportamento vada opportunamente vagliato, abbiamo anche per questo scritto delle linee di comportamento basate sull’evidenza scientifica. Siamo altresì contrari allo “sciacallaggio legale”, ovvero a tutto quel corteo di cause generate su base temeraria. Esistono dei board di analisi presso molti Ordini dei Medici che vagliano la proponibilità di denunce o la loro inconsistenza, e che sono appena conosciuti dal largo pubblico, inoltre la possibilità di accedere al miraggio di un risarcimento, a volte milionario, obnubila l’etica tenzone sulla malapratica sanitaria. 

Per questo sulla newsletter della SIS 118 sarà presente una rubrica fissa dedicata al risk management, abbiamo il diritto di lavorare in sicurezza, e di non essere “aggrediti”, di contro la popolazione deve poter essere assicurata sulla qualità e la correttezza del servizio offerto dai sistemi 118.

Dott. Giuseppe di Domenica (Board Scientifico SIS 118 – Risk Manager ARES 118 Azienda Regione Lazio)